lunedì, 23 novembre 2009 | Author: Francesca Zajczyk

sgomberoConvenzione sui Diritti dell’Infanzia

Approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991

 Principio di non discriminazione

Il principio, sancito all’art. 2, impegna gli Stati parti ad assicurare i diritti ivi sanciti a tutti i minori, senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione del bambino e dei genitori.

 Il principio di superiore interesse del bambino

Il principio, sancito dall’art. 3, prevede che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l’interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente.

 Diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo

Il principio è sancito dall’art. 6 che prevede il riconoscimento da parte degli Stati membri del diritto alla vita del bambino e l’impegno ad assicurarne, con tutte le misure possibili, la sopravvivenza e lo sviluppo.

 Ascolto delle opinioni del bambino

Il principio, sancito dall’art. 12, prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, soprattutto in ambito legale. L’attuazione del principio comporta il dovere, per gli adulti, di ascoltare il bambino capace di discernimento e di tenerne in adeguata considerazione le opinioni

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